Il ricorrente, tuttavia, nemmeno lo pretende. Ne viene, per quanto precede, che il termine di ricorso di quindici giorni contro la tassazione, spedita per lettera raccomandata e presa in consegna dall’impiegata dell’esercizio pubblico del ricorrente il 27 settembre 1993, è scaduto al più tardi il 12 ottobre 1993. Il reclamo, presentato il 26 ottobre 1993 è quindi stato a giusta ragione dichiarato tardivo. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 20 LIMVI, 11 RIMVI e 185 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali consistenti: a. nella tassa di giustizia di fr. 200.-- b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 50.-- per un totale di fr.