6.2. Di regola è autorizzato a prendere in consegna invii postali chi è indicato nell'indirizzo quale destinatario o una persona autorizzata da quest'ultimo (art. 146 cpv. 1 Ordinanza -1-). Sono autorizzati a prendere in consegna invii postali non iscritti anche i membri della famiglia, il datore di lavoro, gli impiegati, l’affittacamere, l’ospitante o altre persone che stanno con il destinatario in rapporti analoghi, in quanto quest’ultimo non abbia dato all’ufficio postale di destinazione un ordine contrario (art. 146 cpv. 2 Ordinanza -1-).