III, nota 3 ad art. 74, p. 33). Quando un atto dell'autorità amministrativa o giudiziaria fiscale è notificato tramite la posta la regolarità dell'intimazione viene, di regola, giudicata in base all'Ordinanza d'esecuzione -1- (DTF 100 III 3 segg.; CDT 174/84 del 4.4.84 in re E.B), le cui norme trovano applicazione soltanto in via analogica (STF del 14 aprile 1994 in re RG SA, consid. 2b, inedita).