Il ricorrente non può quindi eccepire che la tassazione IMVI non sarebbe stata notificata anche al notaio e che quindi, in virtù della giurisprudenza sulla rappresentanza, i termini di ricorso non sarebbero decorsi nei di lui confronti. Non può quindi prevalersi della giurisprudenza secondo cui se un contribuente ha designato un rappresentante contrattuale, le autorità fiscali devono notificare le loro decisioni all'indirizzo di quest'ultimo. Se ciò non viene fatto, non può essere messo a carico del contribuente alcun svantaggio derivante dalla notificazione irregolare (DTF 113 Ib 296; ASA 59 200; RF 1989 12 pag. 599; CDT n. 228-83 del 27 ottobre 1993 in re R.;