Questi, con memoria del 31 gennaio 1995, osserva che l'intimazione non è avvenuta nella mani del soggetto d'imposta, secondo quanto prevede l'art. 12 RIMVI. Una semplice cameriera giornaliera non rientra d'altronde tra le persone abilitate a ricevere la corrispondenza in quanto membro adulto della famiglia che convive con il contribuente nella stessa economia domestica. Conclude quindi ribadendo la tempestività del gravame. All'udienza del 4 maggio 1995 le parti si sono confermate nelle rispettive posizioni. 4.