Con decisione del 29 luglio 1994 la Divisione cantonale delle contribuzioni respingeva il gravame, contestando l’irritualità della notifica della tassazione, segnatamente la mancanza della designazione esplicita di un rappresentante, per cui l’intimazione è avvenuta nel rispetto dell’art. 19 cpv. 1 LIMVI. 3. Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________, sempre assistito __________. __________, ripropone a questa Camera la censura sollevata nel ricorso alla Divisione cantonale delle contribuzioni .