Il reclamo veniva respinto con decisione del 5 novembre 1993 in quanto intempestivo. 2. Con tempestivo ricorso del 22 novembre 1993 __________ __________, con il patrocinio dell’avv. __________, riproponeva alla Divisione cantonale delle contribuzioni il diverso calcolo dell’imponibile, lamentando l’irritualità della notifica della tassazione, che non sarebbe stata fatta direttamente a lui in qualità di rappresentante incaricato dalle parti nell’atto di compravendita di effettuare tutte le iscrizioni a __________.