{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-05-31", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1994-65_1995-05-31.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=18965&nX40_KEY=4933425&nTrefferzeile=9&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "71308988c5b461534f6e2821546f3ab6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1994.65"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 31.05.1995 80.1994.65"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 31.05.1995 80.1994.65"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 31.05.1995 80.1994.65"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:01:53", "Checksum": "12c5b80020399ee660657bc98414a140", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 31.05.1995 80.1994.65\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nLa giurisprudenza ha d'altra parte riconosciuto che l'autorità di tassazione non agisce in modo illegale né con formalismo eccessivo allorché non conclude per un potere generale di rappresentanza del mandatario, quando la procura è limitata espressamente al reclamo interposto contro una decisione concernente l'imposta cantonale e non si estende anche alla procedura in materia d'imposta federale diretta (RF 1990 pag. 552; Sammlung BGE n. 687). Ciò vale, a maggior ragione, in un caso come il presente, in cui il mandato è chiaramente circoscritto all'iscrizione della compravendita a RF.\n6. L'art. 19 cpv. 1 LIMVI si limita a stabilire che la tassazione è notificata agli interessati dall'ufficio dei registri.\n6.1.\nPer intimazione o notificazione di un atto si intende la consegna materiale del documento o di un suo esemplare al destinatario (ASA 45 471; Guldener, Schw. Zivilprozessrecht, p. 250 s.; CDT n. 144 del 15 maggio 1986 in re D.R.; n. 494 del 12 dicembre 1986 in re K.B.). La tassazione si considera notificata il giorno in cui viene debitamente intimata, e non al momento in cui il contribuente ne prende atto. Determinante è che la tassazione entri nella sfera di potere (Herrschaftsbereich) del destinatario (Känzig/Behnisch, Die direkte Bundessteuer, Vol. III, nota 3 ad art. 74, p. 33).\nQuando un atto dell'autorità amministrativa o giudiziaria fiscale è notificato tramite la posta la regolarità dell'intimazione viene, di regola, giudicata in base all'Ordinanza d'esecuzione -1- (DTF 100 III 3 segg.; CDT 174/84 del 4.4.84 in re E.B), le cui norme trovano applicazione soltanto in via analogica (STF del 14 aprile 1994 in re RG SA, consid. 2b, inedita).\n6.2.\nDi regola è autorizzato a prendere in consegna invii postali chi è indicato nell'indirizzo quale destinatario o una persona autorizzata da quest'ultimo (art. 146 cpv. 1 Ordinanza -1-). Sono autorizzati a prendere in consegna invii postali non iscritti anche i membri della famiglia, il datore di lavoro, gli impiegati, l’affittacamere, l’ospitante o altre persone che stanno con il destinatario in rapporti analoghi, in quanto quest’ultimo non abbia dato all’ufficio postale di destinazione un ordine contrario (art. 146 cpv. 2 Ordinanza -1-).\nI membri adulti della famiglia che convivono con il destinatario nella medesima economia domestica hanno diritto a prendere in consegna, in caso di assenza del destinatario, gli invii raccomandati che gli sono indirizzati (che art. 147 lett. b Ordinanza -1-).\n6.3.\nNé l’art. 146 cpv. 2 né l’art. 147 lett. b Ordinanza -1-, e contrario, prevedono l’autorizzazione degli impiegati a prendere in consegna invii della posta-lettere raccomandati. Nondimeno, dottrina e giurisprudenza, applicando in via analogica le norme dell’Ordinanza -1-della Legge sul servizio delle poste, hanno ammesso, in materia di imposta federale diretta, la validità della notifica fatta presso la sede di un contribuente a un cameriere (STF del 14 aprile 1994 in re R.G. SA, consid. 2b con riferimenti, inedita).\nQuando poi un contribuente ha sia un recapito privato sia un recapito aziendale, dottrina e giurisprudenza ammettono che la notifica possa essere validamente effettuata al recapito aziendale (Känzig/Behnisch, loc. cit).\n7. Il presente caso non si presenta nella sostanza diverso da quello giudicato dal Tribunale nella citata sentenza inedita del 14 aprile 1994 in __________ __________. Infatti, nel caso in esame, recapito privato e recapito aziendale del contribuente coincidono. __________ __________ è titolare di un esercizio pubblico, il __________ __________ __________ a __________ a conduzione familiare. Non appare quindi censurabile che la tassazione sia stata notificata, così come è lecito ammettere che avvenga per l’ulteriore corrispondenza, non iscritta e raccomandata, alla cameriera dell’esercizio pubblico, poco o nulla importando se, come afferma il ricorrente, giornaliera, vale a dire remunerata a prestazione, o assunta in pianta stabile. Il ricorrente, d’altra parte, non pretende d’aver impartito precise istruzioni all’Ufficio postale di __________ circa la presa in consegna di invii raccomandati.\nLa tassazione è senza dubbio entrata nella sfera di potere, nell’ Herrschaftsbereich del contribuente sin dal momento della presa in consegna dell’invio da parte della dipendente dell’esercizio pubblico, non diversamente dal caso dianzi citato.\nNé vale appellarsi all’asserita assenza per vacanze. Essa potrebbe tutt’al più giustificare la restituzione del termine, se ne fossero adempiute le condizioni. Il ricorrente, tuttavia, nemmeno lo pretende.\nNe viene, per quanto precede, che il termine di ricorso di quindici giorni contro la tassazione, spedita per lettera raccomandata e presa in consegna dall’impiegata dell’esercizio pubblico del ricorrente il 27 settembre 1993, è scaduto al più tardi il 12 ottobre 1993. Il reclamo, presentato il 26 ottobre 1993 è quindi stato a giusta ragione dichiarato tardivo.\nPer questi motivi,\nvisti per le spese gli art. 20 LIMVI, 11 RIMVI e 185 LT\ndichiara e pronuncia\n1. Il ricorso è respinto.\n2. Le spese processuali consistenti:\na. nella tassa di giustizia di fr. 200.--\nb. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 50.--\nper un totale di fr. 250.--\nsono a carico del ricorrente.\n3. Intimazione alle parti.\n4. Il presente giudizio è definitivo.\nper la Camera di diritto tributario\ndel tribunale di appello\nIl Presidente: Il Segretario:"}