{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-05-31", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1994-65_1995-05-31.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=18965&nX40_KEY=4933425&nTrefferzeile=9&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "71308988c5b461534f6e2821546f3ab6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1994.65"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 31.05.1995 80.1994.65"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 31.05.1995 80.1994.65"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 31.05.1995 80.1994.65"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:01:53", "Checksum": "12c5b80020399ee660657bc98414a140", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 31.05.1995 80.1994.65\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nAlessandro\nSoldini, presidente,\n|\n|\nsegretario: |\nFiorenzo Gianinazzi segretario di Camera |\nstatuendo sul ricorso del 26 agosto 1994\nin materia di: IMVI\n|\npresentato da: |\n__________ __________, __________ __________, rappr. da: __________. __________, __________ __________,\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nritenuto\nin fatto ed in diritto\n1. Il 23 giugno 1993 __________ __________ vendeva a __________ __________, al prezzo di fr. 180’000.--. la quota di PPP n. __________ sulla part. n. __________ RFD di __________, che aveva acquistato per fr. 170’000.--. L’ Ufficio dei registri notificava il 24 settembre 1993 la tassazione IMVI, calcolando l’imponibile in fr. 106’968.-- e, meglio, deducendo dal valore dell’alienazione il valore ufficiale di stima di fr. 69’554.-- maggiorato del 5%. Il 26 ottobre 1993 __________, rappresentato dalla __________ __________, presentava reclamo all’ Ufficio dei registri di __________, chiedendo di determinare l’imponibile deducendo dal valore dell’alienazione il prezzo pagato per il precedente acquisto. Il reclamo veniva respinto con decisione del 5 novembre 1993 in quanto intempestivo.\n2. Con tempestivo ricorso del 22 novembre 1993 __________ __________, con il patrocinio dell’avv. __________, riproponeva alla Divisione cantonale delle contribuzioni il diverso calcolo dell’imponibile, lamentando l’irritualità della notifica della tassazione, che non sarebbe stata fatta direttamente a lui in qualità di rappresentante incaricato dalle parti nell’atto di compravendita di effettuare tutte le iscrizioni a __________.\nCon decisione del 29 luglio 1994 la Divisione cantonale delle contribuzioni respingeva il gravame, contestando l’irritualità della notifica della tassazione, segnatamente la mancanza della designazione esplicita di un rappresentante, per cui l’intimazione è avvenuta nel rispetto dell’art. 19 cpv. 1 LIMVI.\n3. Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________, sempre assistito __________. __________, ripropone a questa Camera la censura sollevata nel ricorso alla Divisione cantonale delle contribuzioni .\nLa Divisione cantonale delle contribuzioni ha invece chiesto la reiezione del ricorso.\nAll'udienza del 30 novembre 1994 l' Amministrazione cantonale delle contribuzioni si impegnava a effettuare la ricerca postale relativa all'intimazione della lettera raccomandata della tassazione e dare conoscenza dell'esito a questa Camera, che l'ha comunicato al rappresentante del ricorrente.\nQuesti, con memoria del 31 gennaio 1995, osserva che l'intimazione non è avvenuta nella mani del soggetto d'imposta, secondo quanto prevede l'art. 12 RIMVI. Una semplice cameriera giornaliera non rientra d'altronde tra le persone abilitate a ricevere la corrispondenza in quanto membro adulto della famiglia che convive con il contribuente nella stessa economia domestica. Conclude quindi ribadendo la tempestività del gravame.\nAll'udienza del 4 maggio 1995 le parti si sono confermate nelle rispettive posizioni.\n4. La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici dei registri in materia di imposta sul maggior valore immobiliare, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine.\nEssa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell' ufficio dei registri, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata.\nSe l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito. Caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.\nVa altresì ricordato che contro la decisione su reclamo notificata dall' ufficio dei registri è dato ricorso al Dipartimento delle finanze, Amministrazione cantonale delle contribuzioni (art. 19 cpv. 3 LIMVI). Contro la decisione del Dipartimento è proponibile il ricorso alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello (art. 19 cpv. 4 LIMVI). Il termine è di quindici giorni per il ricorso al Dipartimento, rispettivamente di trenta per il ricorso alla Camera. Esso decorre dal ricevimento della decisione impugnata (art. 20 cpv. 1 LIMVI).\n5. Va rilevato, innanzi tutto, che la notifica della tassazione è stata effettuata rettamente al contribuente medesimo. La cifra 7 dell'atto notarile prevede infatti che \"di tutte le iscrizioni a registro fondiario è incaricato il sottoscritto notaio\", quindi il mandato conferito al notaio non si estendeva ad altre pratiche, segnatamente quelle di natura fiscale relative all'imposizione del maggior valore immobiliare.\nIl ricorrente non può quindi eccepire che la tassazione IMVI non sarebbe stata notificata anche al notaio e che quindi, in virtù della giurisprudenza sulla rappresentanza, i termini di ricorso non sarebbero decorsi nei di lui confronti. Non può quindi prevalersi della giurisprudenza secondo cui se un contribuente ha designato un rappresentante contrattuale, le autorità fiscali devono notificare le loro decisioni all'indirizzo di quest'ultimo. Se ciò non viene fatto, non può essere messo a carico del contribuente alcun svantaggio derivante dalla notificazione irregolare (DTF 113 Ib 296; ASA 59 200; RF 1989 12 pag. 599; CDT n. 228-83 del 27 ottobre 1993 in re R.; CDT n. 268 del 7 settembre 1987 in re R.G. SA; CDT n. 423 dell'11 novembre 1986 in re M.S.)."}