In questo senso la fattispecie non appare dissimile da altri casi giudicati dal Tribunale federale, segnatamente dal caso giudicato con sentenza del 14 luglio 1989 (ASA 58 600, in particolare p. 698, consid. 5b). Come affermato in quel giudizio, il ricorrente non può certo sostenere, anche nel presente caso, che le modalità di finanziamento del prezzo d’acquisto gli siano state indifferenti, ad ancora maggior ragione se si considera che ha conservato, come si è visto, la carica di amministratore unico e quindi non solo aveva la possibilità, ma anche il preciso dovere di prendere visione della documentazione. Non doveva né poteva quindi sfuggirgli che il prestito di fr.