Non solo, il contratto di compravendita delle azioni gli garantiva ancora una partecipazione agli utili del 10% per tutto il 1989. Senza la collaborazione, quanto meno senza la sua complice passività, la sua connivenza, il finanziamento del prezzo d’acquisto delle azioni impoverendo la società acquistata non avrebbe potuto aver luogo. In questo senso la fattispecie non appare dissimile da altri casi giudicati dal Tribunale federale, segnatamente dal caso giudicato con sentenza del 14 luglio 1989 (ASA 58 600, in particolare p. 698, consid.