, p. 426). La collaborazione del venditore può scaturire dunque anche da un comportamento meramente passivo. Il contribuente che vende la propria partecipazione a una società sprovvista di mezzi propri, deve necessariamente rendersi conto che il finanziamento del prezzo di vendita avverrà attraverso l’impoverimento della società venduta. Anche se non si dovesse rintracciare nel contratto di cessione della partecipazione alcun indizio di collaborazione del venditore, sussiste nondimeno una collaborazione di fatto (Neuhaus, op. cit., p. 431).