In questo contesto la dottrina distingue tra collaborazione attiva - come per es. in caso di accordo tra venditore e società acquirente o di concessione di un prestito alla società acquirente, in relazione all’oggetto della vendita o ancora in caso di garanzie fornite dalla società acquistata per dei prestiti concessi da terzi alla società acquirente prima dell’alienazione (Neuhaus, op. cit., p. 425) - e collaborazione passiva, che deve essere ammessa quando il venditore conosce o deve conoscere l’impoverimento cui va soggetta la società venduta, come nel caso di vendita delle azioni a una società che dispone di mezzi propri insufficienti (Neuhaus, op. cit., p. 426).