47 - p. 426). Se la società effettui al venditore con la vendita delle azioni una prestazione valutabile in denaro ovvero se la società venduta venga parzialmente liquidata è questione che va decisa tenendo conto delle modalità di finanziamento del prezzo d’acquisto. Tali modalità non sono irrilevanti né prive di significato per il venditore (ASA 58 605, consid. 3b; RDAF 1991 5, consid. 2e). In questo contesto la dottrina distingue tra collaborazione attiva - come per es.