6.6. La giurisprudenza esige nondimeno che il venditore delle azioni abbia personalmente architettato il prelevamento dei fondi, sapendo o dovendo sapere che i mezzi necessari al finanziamento del prezzo d’acquisto delle azioni sarebbero stati messi a disposizione dalla società venduta, la quale non li avrebbe più ricevuti di ritorno (Sammlung BGE n. 777, consid. 4c e 5c; Neuhaus, Vente de droits de participation: bénéfices privés ou rendement de fortune imposables?, in RF 1992 - vol. 47 - p. 426).