5a; STF del 13 febbraio 1995 in Sammlung BGE n. 777, consid. 4c). Ciò costituisce, secondo la giurisprudenza citata, una distribuzione di utili della società all’azionista imponibile quale prestazione valutabile in denaro secondo l’art. 21 cpv. 1 lett. c DIFD e 19 cpv. 1 lett. b LT. 6.4 La giurisprudenza ha inoltre chiaramente affermato che la liquidazione parziale indiretta va giudicata secondo criteri oggettivi e non secondo le dichiarazioni o l’opinione del venditore delle azioni (DTF 115 Ib 260, consid. 3b; RDAF 1993 24, consid. 5d; ; Sammlung BGE n. 777, consid. 4d).