In altre parole, il venditore delle azioni, invece di prelevare egli stesso preventivamente i fondi della società che intende cedere, li trasferisce alla società acquirente, la quale a sua volta li ritrasferisce al venditore sotto forma di un prezzo di vendita che secondo il diritto civile è troppo elevato poiché la società alienata è in procinto di essere parzialmente svuotata della propria sostanza e quindi parzialmente liquidata. Dissimulati sotto forma di provento della vendita, fondi economicamente appartenenti alla società giungono, ancorché solo indirettamente, al venditore delle azioni, attraverso la società acquirente (RDAF 1993 23, consid. 5a;