c DIFD è soggetto all’imposta qualsiasi reddito che derivi da sostanza mobile, specialmente da interessi, rendite o quote di utili provenienti da crediti e partecipazioni d’ogni genere, come pure da indennità o vantaggi speciali valutabili in denaro accordati in più di questi redditi o in loro vece. È considerata tale, sempre secondo l’art. 21 cpv. 1 lett. c DIFD ogni prestazione valutabile in denaro fatta dalla società ai possessori di diritti di partecipazione, mediante pagamento, girata, accreditamento, conteggio o in altro modo che non costituisce un rimborso delle esistenti quote di capitale sociale. Analoga normativa è prevista dall’art. 19 cpv.