{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-08-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1994-63_1995-08-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=18963&nX40_KEY=4933421&nTrefferzeile=83&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ffa4157c5869bcd09b3e9c16195cc7f8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1994.63"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 21.08.1995 80.1994.63"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 21.08.1995 80.1994.63"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 21.08.1995 80.1994.63"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:22:51", "Checksum": "dff291f70d76c8652b33a09d914a08fc", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 21.08.1995 80.1994.63\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n6.6.\nLa giurisprudenza esige nondimeno che il venditore delle azioni abbia personalmente architettato il prelevamento dei fondi, sapendo o dovendo sapere che i mezzi necessari al finanziamento del prezzo d’acquisto delle azioni sarebbero stati messi a disposizione dalla società venduta, la quale non li avrebbe più ricevuti di ritorno (Sammlung BGE n. 777, consid. 4c e 5c; Neuhaus, Vente de droits de participation: bénéfices privés ou rendement de fortune imposables?, in RF 1992 - vol. 47 - p. 426). Se la società effettui al venditore con la vendita delle azioni una prestazione valutabile in denaro ovvero se la società venduta venga parzialmente liquidata è questione che va decisa tenendo conto delle modalità di finanziamento del prezzo d’acquisto. Tali modalità non sono irrilevanti né prive di significato per il venditore (ASA 58 605, consid. 3b; RDAF 1991 5, consid. 2e).\nIn questo contesto la dottrina distingue tra collaborazione attiva - come per es. in caso di accordo tra venditore e società acquirente o di concessione di un prestito alla società acquirente, in relazione all’oggetto della vendita o ancora in caso di garanzie fornite dalla società acquistata per dei prestiti concessi da terzi alla società acquirente prima dell’alienazione (Neuhaus, op. cit., p. 425) - e collaborazione passiva, che deve essere ammessa quando il venditore conosce o deve conoscere l’impoverimento cui va soggetta la società venduta, come nel caso di vendita delle azioni a una società che dispone di mezzi propri insufficienti (Neuhaus, op. cit., p. 426). La collaborazione del venditore può scaturire dunque anche da un comportamento meramente passivo. Il contribuente che vende la propria partecipazione a una società sprovvista di mezzi propri, deve necessariamente rendersi conto che il finanziamento del prezzo di vendita avverrà attraverso l’impoverimento della società venduta. Anche se non si dovesse rintracciare nel contratto di cessione della partecipazione alcun indizio di collaborazione del venditore, sussiste nondimeno una collaborazione di fatto (Neuhaus, op. cit., p. 431). Usando un concetto proprio del diritto penale, si può affermare che il venditore che aliena le azioni della propria società a una società terzo senza mezzi propri agisce, dal profilo della liquidazione parziale indiretta, con dolo eventuale.\n7. 7.1.\nOrbene, nel caso in esame sembra difficile poter negare, come pretende il ricorrente, una sua collaborazione attiva all’intera operazione. Vero è che i testi sentiti da questa Corte, in particolare il teste __________, hanno dichiarato che le trattative con __________ per il finanziamento dell’operazione sono state condotte dall’ing. __________ e che __________ se ne è sostanzialmente disinteressato, in quanto era intenzionato a cessare l’attività per ragioni di salute. Ed altrettanto vero è che, in modo assai singolare, come ammesso dal teste __________, il prestito è stato firmato da lui stesso e da __________ e non __________. Non va comunque dimenticato che, quando è stato stipulato il contratto di prestito, il 15 marzo 1989, le azioni non erano ancora state cedute e che comunque, anche dopo la cessione delle azioni, __________ ha pur sempre conservato la carica di amministratore unico per alcuni mesi ancora e meglio, fino al 26 giugno 1989 e in seguito per pochi giorni ancora quella di membro del consiglio d'amministrazione. Non solo, il contratto di compravendita delle azioni gli garantiva ancora una partecipazione agli utili del 10% per tutto il 1989. Senza la collaborazione, quanto meno senza la sua complice passività, la sua connivenza, il finanziamento del prezzo d’acquisto delle azioni impoverendo la società acquistata non avrebbe potuto aver luogo.\nIn questo senso la fattispecie non appare dissimile da altri casi giudicati dal Tribunale federale, segnatamente dal caso giudicato con sentenza del 14 luglio 1989 (ASA 58 600, in particolare p. 698, consid. 5b). Come affermato in quel giudizio, il ricorrente non può certo sostenere, anche nel presente caso, che le modalità di finanziamento del prezzo d’acquisto gli siano state indifferenti, ad ancora maggior ragione se si considera che ha conservato, come si è visto, la carica di amministratore unico e quindi non solo aveva la possibilità, ma anche il preciso dovere di prendere visione della documentazione. Non doveva né poteva quindi sfuggirgli che il prestito di fr. 1’100’000.-- concesso dall’ __________ alla __________ __________ prevedeva delle condizioni ben precise: la cessione alla banca di tutte le fatture della società al 31 dicembre 1988, come pure del contratto d’appalto stipulato dalla __________ __________ con il Cantone per un valore approssimativo di fr. 1’500’000.--.\n"}