{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-08-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1994-63_1995-08-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=18963&nX40_KEY=4933421&nTrefferzeile=83&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ffa4157c5869bcd09b3e9c16195cc7f8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1994.63"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 21.08.1995 80.1994.63"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 21.08.1995 80.1994.63"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 21.08.1995 80.1994.63"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:22:51", "Checksum": "dff291f70d76c8652b33a09d914a08fc", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 21.08.1995 80.1994.63\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nPendente causa, le parti sono state citate per una discussione in contraddittorio. In seguito sono stati sentiti i testi citati dal ricorrente, segnatamente la __________ __________, segretaria dell’impresa di costruzioni __________ __________ sin dall’inizio dell’attività e il consulente fiduciario __________ __________.\n6. 6.1.\nSecondo l’art. 21 cpv. 1 lett. c DIFD è soggetto all’imposta qualsiasi reddito che derivi da sostanza mobile, specialmente da interessi, rendite o quote di utili provenienti da crediti e partecipazioni d’ogni genere, come pure da indennità o vantaggi speciali valutabili in denaro accordati in più di questi redditi o in loro vece. È considerata tale, sempre secondo l’art. 21 cpv. 1 lett. c DIFD ogni prestazione valutabile in denaro fatta dalla società ai possessori di diritti di partecipazione, mediante pagamento, girata, accreditamento, conteggio o in altro modo che non costituisce un rimborso delle esistenti quote di capitale sociale.\nAnaloga normativa è prevista dall’art. 19 cpv. 1 lett. b LT. Secondo questa norma sono imponibili i dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro fatte dalla società ai possessori di diritti di partecipazione mediante pagamento, girata, accreditamento conteggio o in altro modo, che non costituiscono un rimborso delle esistenti quote di capitale sociale.\n6.2.\nEntrambe le norme si ispirano a criteri di carattere economico (per quanto riguarda l’art. 21 cpv. 1 lett. c DIFD si vedano DTF 115 Ib 241, consid. 3b e DTF 115 Ib 252, consid. 2b con riferimenti).\nSecondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale sono dunque imponibili non soltanto i dividendi ordinari o straordinari ma anche ogni distribuzione periodica o unica di utili o riserve, quali i conferimenti in natura in occasione di fusioni, le cessioni di attivi commerciali e le partecipazioni al risultato di una liquidazione parziale o totale (DTF 115 Ib 240; DTF 115 Ib 251; DTF 115 Ib 258; ASA 58 594, 601; ASA 60 537; RDAF 1991 1; RDAF 1993 19) STF del 13 febbraio 1995 in Sammlung BGE n. 777, consid. 4a.\nPer contro, i profitti in capitale sono imponibili soltanto se sono conseguiti nell’esercizio di un’azienda avente l’obbligo di tenere una contabilità mediante alienazione o realizzazione di beni (art. 21 cpv. 1 lett. d DIFD) o se provengono da un’attività lucrativa (art. 21 cpv. 1 lett. a DIFD). Non sono invece imponibili i profitti derivanti dall’alienazione di beni appartenenti al patrimonio privato (art. 21 cpv. 1 lett. d e contrario; per tutte DTF 115 Ib 251, consid. 2a e 258 consid. 2a).\n6.3.\nI motivi dell’imponibilità della liquidazione parziale indiretta di una società sono già stati ampiamente illustrati dalla citata giurisprudenza del Tribunale federale, il quale ha d’altronde anche preso posizione e respinto le critiche che parte della dottrina gli aveva mosso (ASA 58 607, consid. 4; 60 543 consid. 7).\nEconomicamente un azionista può conseguire delle prestazioni valutabili in denaro provenienti da partecipazioni con la vendita delle sue azioni ad un’altra società o a un acquirente avente l’obbligo di tenere una contabilità, quando, per es., la società le cui azioni sono vendute procede a una distribuzione di fondi per finanziare il prezzo d’acquisto, vale a dire quando la società acquirente non paga il prezzo con mezzi propri ma facendo capo a mezzi della società acquistata, provocando così un impoverimento della sostanza di quest’ultima. Le modalità possono essere diverse: tipico è il caso dalla concessione di un prestito da parte della società acquistata.\nDeterminante è dunque il finanziamento del prezzo d’acquisto con fondi della società venduta e che quest’ultima, non venendo rimborsata, veda diminuire la propria sostanza intrinseca. In altre parole, il venditore delle azioni, invece di prelevare egli stesso preventivamente i fondi della società che intende cedere, li trasferisce alla società acquirente, la quale a sua volta li ritrasferisce al venditore sotto forma di un prezzo di vendita che secondo il diritto civile è troppo elevato poiché la società alienata è in procinto di essere parzialmente svuotata della propria sostanza e quindi parzialmente liquidata. Dissimulati sotto forma di provento della vendita, fondi economicamente appartenenti alla società giungono, ancorché solo indirettamente, al venditore delle azioni, attraverso la società acquirente (RDAF 1993 23, consid. 5a; STF del 13 febbraio 1995 in Sammlung BGE n. 777, consid. 4c). Ciò costituisce, secondo la giurisprudenza citata, una distribuzione di utili della società all’azionista imponibile quale prestazione valutabile in denaro secondo l’art. 21 cpv. 1 lett. c DIFD e 19 cpv. 1 lett. b LT.\n6.4\nLa giurisprudenza ha inoltre chiaramente affermato che la liquidazione parziale indiretta va giudicata secondo criteri oggettivi e non secondo le dichiarazioni o l’opinione del venditore delle azioni (DTF 115 Ib 260, consid. 3b; RDAF 1993 24, consid. 5d; ; Sammlung BGE n. 777, consid. 4d).\n6.5\nVa inoltre da sé che la liquidazione parziale indiretta esige che le azioni siano vendute a una società o a un terzo avente l’obbligo di tenere la contabilità. Essi possono infatti ammortizzare la partecipazione che hanno acquistato nella misura dei mezzi distribuiti imputandola sull’utile netto imponibile, sopprimendo così l’onere fiscale latente. Ciò fa sì che essa debba essere imposta all’azionista venditore (DTF 115 Ib 254, consid. 2f; RDAF 1993 24, consid. 5c).\n"}