{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-08-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1994-63_1995-08-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=18963&nX40_KEY=4933421&nTrefferzeile=83&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ffa4157c5869bcd09b3e9c16195cc7f8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1994.63"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 21.08.1995 80.1994.63"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 21.08.1995 80.1994.63"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 21.08.1995 80.1994.63"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:22:51", "Checksum": "dff291f70d76c8652b33a09d914a08fc", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 21.08.1995 80.1994.63\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nAlessandro\nSoldini, presidente,\n|\n||||\n|\nsegretario: |\nFiorenzo Gianinazzi Il segretario |\nstatuendo sul ricorso del 25 ottobre 1994\nin materia di: IC/IFD 91/92\n|\npresentato da: |\n__________ __________, __________ __________, rappr. da: __________. __________, __________ __________,\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nritenuto\nin fatto ed in diritto\n1. Il 17 marzo 1989 __________ __________ cedeva alla __________ __________ __________ le cento azioni della __________ __________ al prezzo di fr. 2’650’000.--, di cui fr. 1’290’000.-- versati seduta stante, ulteriori fr. 300’000.-- versati su di un conto fruttifero vincolato a tre mesi presso __________ di Locarno il giorno stesso, quattro rate annuali di fr. 265’000.-- ciascuna, la prima versata il 1° marzo 1990, l’ultima il 1° marzo 1993 e garantite da una fidejussione semplice __________ di Locarno. Parallelamente alla cessione delle azioni, il 17 marzo 1989 veniva stipulato tra __________ e la __________ __________ __________ un accordo mediante il quale quest’ultima si impegnava a versare entro il 31 dicembre 1989 un importo supplementare di fr.100’000.- oltre interessi e riconosceva inoltre a __________ una partecipazione del 10%, in ogni caso, non inferiore a fr. 30’000.--. agli utili che sarebbero stati conseguiti nel 1989. A __________ __________ veniva inoltre garantito, indipendentemente dall’attività pratica svolta e dal relativo salario, un’ indennità minima mensile di fr. 1’000.-- quale presidente del Consiglio di amministrazione.\nLa __________ __________ __________ era stata appositamente costituita il 30 gennaio 1989 con un capitale sociale di soli fr. 50’000.-- dalla __________ __________ __________ in __________, da __________ __________ in __________ e da __________ __________ in __________, e aveva genericamente per scopo il finanziamento e la partecipazione a imprese finanziarie, commerciali, immobiliari e industriali in Svizzera in particolare nel settore edile e di ingegneria civile. Per consentire l’operazione di cessione delle azioni __________ di Locarno, con lettera 15 marzo 1989, aveva inoltre concesso alla __________ __________ l’apertura di un credito in conto corrente di fr. 1’100’000.-- garantito dalla cessione di fatture per un importo prudentemente valutato in fr. 1’130’000.-- e in pari tempo dalla cessione del contratto di ca. fr. 1’500’000.-- stipulato con il Cantone per la manutenzione delle strade.\n2. L’ Ufficio di tassazione ravvisava nella vendita delle azioni della __________ __________ alla __________ __________ __________ una liquidazione parziale indiretta. Nella notifica di tassazione IC/IFD 1991-92 del 29 aprile 1994 imponeva pertanto a __________ __________ gli utili derivanti da detta liquidazione per un importo di fr. 758’188.--, poiché la vendita della azioni ad una holding sottoposta al principio del valore contabile avrebbe avuto quale conseguenza l’impoverimento della società alienata. L’ Ufficio di tassazione imponeva inoltre al contribuente l’importo di fr. 30’000.-- versatogli a titolo di partecipazione agli utili.\n3. __________ __________, assistito dal fiduciario __________ __________, presentava tempestivo reclamo contro la notifica di tassazione del 29 aprile 1994, argomentando che il venditore non si identifica né direttamente né indirettamente con l’acquirente; che la società alienata si è impoverita soltanto dopo la vendita delle azioni e all’insaputa del venditore delle azioni; che __________ non ha collaborato in alcun modo all’operazione.\n4. Con decisione del 26 settembre 1994 l’UT respingeva il reclamo, ravvisando nella cessione delle azioni la collaborazione del venditore. Secondo l’ Ufficio di tassazione, l’apertura del conto corrente presso l’ __________ di Locarno in data 15 marzo 1989 non è stata effettuata all’insaputa di __________ __________, poiché egli è rimasto amministratore unico della __________ __________ fino al 10 luglio 1989. Comunque, secondo l’autorità di tassazione, la collaborazione passiva è indiscutibile: a __________ non poteva infatti sfuggire la circostanza che la __________ __________ __________ aveva un capitale sociale di soli fr. 50’000.-- e che quindi non poteva far fronte ai propri impegni senza coinvolgere la società ceduta, tanto più che al momento della firma del contratto l’alienante aveva ricevuto la somma di fr. 1’590’000.-- e che l'importo restante era assistito da garanzie. Inoltre, quando il 10 luglio 1989 la __________ __________ concedeva un prestito alla __________ __________ __________ di fr. 1’100’000.--, __________ __________ era ancora membro del consiglio di amministrazione della società ceduta. L’insieme di queste circostanze ha fatto sì che la __________ __________ - osserva ancora l' Ufficio di tassazione - si venisse a trovare in breve sull’orlo del fallimento, poiché le consistenti riserve esistenti ancora al 31 dicembre 1988 erano state consumate o, meglio, di fatto prelevate dal precedente l’azionista.\n5. Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ contesta l’imposizione del reddito derivante dalla liquidazione parziale indiretta della __________ __________. Argomenta, in sostanza, che gli non era a conoscenza del castello costruito __________. __________ e dal __________ __________ per finanziare l’acquisto delle azioni della __________ __________ da parte della __________ __________ __________. Afferma inoltre di non aver mai trattato con l’ __________. Il prelevamento di utili dalla __________ __________ è stato progettato, conclude il ricorrente, da __________ e __________ ed è quindi a loro che l’ Ufficio di tassazione deve rivolgersi."}