Il che è comunque ininfluente per il presente giudizio. 11. Da tutto quanto precede si deve concludere che, benché il ricorrente abbia indubbiamente ottenuto mediante l’operazione di diversificazione dei propri investimenti – parte in immobili, parte in titoli, parte in previdenza – un risparmio d’imposta, non sono tuttavia dati gli estremi dell’elusione d’imposta. Prevalenti appaiono in concreto altre ragioni, che la fanno apparire plausibile e non determinata dall’esclusivo intento di conseguire, se accettata, un notevole risparmio fiscale. Per questi motivi, visto per le spese l'art. 111 DIFD e l'art. 185 LT dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto.