4’130’000.--. Di fronte a queste conclusioni non si può certo più sostenere che la sostanza attiva del ricorrente era insufficiente per coprire il prestito contratto per il finanziamento del premio unico. Certo, può e deve essere deplorato l’atteggiamento contraddittorio del ricorrente tenuto al momento della determinazione della nuova stima ufficiale, ma ciò non basta per dichiarare insufficienti gli attivi rispetto al debito contratto. Anche da questo punto di vista non può quindi essere ravvisata elusione d’imposta. 10.2. Né è di pregio l’argomento ricavato dall’operazione immobiliare di __________: vendita di un immobile d’appartamenti interamente acquistato con finanziamento di terzi.