art. 2 RENT). Il ricorrente sarebbe dunque completamente malvenuto a sostenere ora, in contraddizione con quanto sostenuto in occasione del contenzioso scaturito dalla nuova stima ufficiale, il contrario, ovvero un valore reale e reperibile più elevato. È però risaputo, che, malgrado la perentorietà della lettera dell’ art. 5 Lst e della normativa del RENT, le stime ufficiali ubbidivano a criteri assai prudenziali e che, nell’ambito delle facoltà loro concesse dalla Legge sulle stima, i proprietari di immobili non esitavano e non esitano a far capo ai rimedi giuridici loro concessi pur di spuntare valori inferiori.