a, concluse prima del 1° gennaio 1994 sono esenti da imposta per quanto, al momento del versamento, il rapporto contrattuale sia durato almeno cinque anni o l'assicurato abbia compiuto i 60 anni. 9. 9.1. Venendo all'esame di merito della fattispecie alla luce del diritto, federale e cantonale, che le è applicabile, questa Camera ha raggiunto il convincimento che non sono soddisfatti i presupposti cumulativi dell'elusione d'imposta e che non si giustifica quindi la ripresa degli interessi ipotecari pagati sul prestito contratto per il finanziamento dell'assicurazione a premio unico, senza che metta conto entrare nel merito delle osservazioni critiche di Gurtner (cfr. supra consid. 6.1 e 6.2)