La citata Circolare precisa inoltre che persona assicurata deve essere lo stipulante medesimo; l’assicurazione su due teste è ammessa soltanto per le persone coniugate, a condizione che siano tassate congiuntamente (cfr. Circolare cit., cifre 1 e 2). 8. Va innanzi tutto rilevato che la presente fattispecie va risolta con riferimento al diritto vigente nei periodi di tassazione 1989-90 e 1991-92, illustrato ai consid. 4 e 5 del presente giudizio (cfr. anche supra, consid. 6.2). Il nuovo diritto non trova infatti applicazione retroattiva ed è entrato in vigore il 1° gennaio 1995 (cfr. artt. 200 e 221 LIFD; art. 324 cpv. 1 e 2 LT-1994).