a LIFD una soluzione diversa dal DIFD. Le assicurazioni di capitali a premio unico non saranno imposte nella misura in cui denotano scopi previdenziali; lo saranno invece nella misura in cui costituiscono un investimento di capitali (StR 1992 p. 113; StR 1991 p. 602). Infatti, secondo l' art. 20 cpv. 1 lett. a LIFD i versamenti da assicurazioni riscattabili di capitali a premio unico in caso di sopravvivenza o di riscatto, non sono imponibili quando queste assicurazioni di capitali servano alla previdenza.