5.4. Va infine rilevato per completezza che la giurisprudenza cantonale ha avuto occasione di affrontare la questione delle assicurazioni a premio unico una sola volta (CDT n. 387 del 25 novembre 1988). In quel caso, la deduzione degli interessi ipotecari era stata ammessa in considerazione dell’ ulteriore sostanza di cui il contribuente disponeva. La Camera non aveva infatti ritenuto che si potesse pretendere dal contribuente che vendesse un altro immobile acquistato a suo tempo per lucrare nel momento più opportuno la maggior rendita fondiaria possibile. 6.