L’unico motivo che poteva averla fatta apparire economicamente interessante era il considerevole risparmio d’imposta (ASA 44 360, consid. 4). In altre parole, come recita la massima del citato giudizio, il contraente di un’assicurazione sulla vita che ricorra al finanziamento dell’assicuratore per stipulare, contro pagamento di un premio unico, un’assicurazione di capitale sulla propria testa, non può detrarre gli interessi passivi relativi al prestito ottenuto, quando, date le circostanze particolari, tale prestito appaia insolito, inadeguato alla realtà economica e inteso a conseguire un risparmio d’imposta.