In una prima sentenza del 28 febbraio 1975 (ASA 44 360), il Tribunale federale aveva ravvisato gli estremi dell’elusione d’imposta nel caso di un’assicurazione a premio unico, in cui il premio era stato finanziato in larga misura, circa i quattro quinti, cedendo in pegno alla stessa compagnia d’assicurazione la polizza assicurativa a premio unico contro un prestito a interesse agevolato, comunque inferiore a quello bancario corrente. Dopo aver esaminato attentamente tutti i risvolti dell’operazione, in modo particolare gli aspetti di convenienza assicurativa, il TF aveva concluso che, in quel caso, il contratto d’assicurazione e di pegno concluso con la compagnia d’assicurazione era per il