- quando il procedimento adottato condurrebbe realmente a un rilevante risparmio d'imposta, se fosse accettato dall'autorità fiscale (ASA 50 624, 55 360; DTF 107 Ib 322, cons. 4; RTT 1985 p. 424 ss., consid. 2 ). L'onere della prova relativo ai presupposti (oggettivi e soggettivi) dell'elusione d'imposta incombe all'autorità fiscale (RTT 1985 p. 428; inoltre ASA 51 506, consid. 3d). Nondimeno la prova dell'elusione si ha per acquisita quando la scelta di diritto civile insolita, inadeguata o singolare non ha altro motivo che quello di un risparmio d'imposta (RTT 1985 p. 428; inoltre ASA 50 624, 55 360).