Secondo l'art. 2 LT, agli effetti dell'applicazione della legge tributaria la situazione economica prevale rispetto alla configurazione civile se, allo scopo di eludere l'imposta, vengono adottate forme, negozi o procedure che non corrispondono alla reale situazione economica (Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, 1977, p. 20). Si ha elusione d'imposta quando: - la forma del diritto civile scelta dal contribuente appare insolita, inadeguata o singolare; - è da supporre che la scelta sia stata fatta abusivamente nell'intento di risparmiare imposte che sarebbero invece dovute qualora i rapporti fossero configurati in modo adeguato alla realtà;