{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-03-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1994-5_1996-03-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=18892&nX40_KEY=4933411&nTrefferzeile=49&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e7023a7d742c8e660d2f406acce99d09"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1994.5"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 21.03.1996 80.1994.5"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 21.03.1996 80.1994.5"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 21.03.1996 80.1994.5"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:14:26", "Checksum": "fdd79c02fa267c75d1a663faaa1301f6", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 21.03.1996 80.1994.5\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n9.5.\nA questa Corte non sfugge certo che il ricorrente, mettendo a prestito le polizze, ha ottenuto la liquidità necessaria per l'investimento in titoli, nell'ambito della diversificazione dei propri investimenti. Non si deve però nemmeno dimenticare che gli interessi pagati alle compagnie d'assicurazione di fr. 70'860.-- (ripresi in un primo momento al contribuente dall' Ufficio di tassazione nella tassazione 1989-90) sono controbilanciati da un sensibile incremento del reddito della sostanza mobiliare (titoli) che è progressivamente salito da poco più di tremila franchi negli anni di computo 1985-96, ai quasi fr. 36'000.-- degli anni di computo 1987-88, ai fr. 65'000.-- circa di media annua negli anni di computo 1989-90, con una punta nel 1990 di oltre fr. 81'000.--.\nDunque, neppure da questo profilo, che riguarda comunque uno stadio successivo dell'operazione, si intravedono chiari ed esclusivi intenti elusivi del contribuente nei confronti del fisco.\n10. 10.1.\nL'autorità fiscale ravvisa inoltre elusione d'imposta nel fatto che il ricorrente non avrebbe disposto di una sostanza netta molto superiore all’importo del premio unico. A dimostrazione della propria tesi, l’autorità fiscale richiama i valori ufficiali di stima, anche con riferimento a quello del mapp. n__________ ____ di __________, entrato in vigore il 1° gennaio 1989 e contro il quale il qui ricorrente aveva presentato reclamo, avendolo considerato troppo elevato.\nL’argomento dell’autorità è, ad avviso di questa __________, meramente formale. È innegabile che, in linea di massima, i valori ufficiali di stima dovrebbero rispecchiare valori reali e reperibili (cfr. art. 5 Lst; art. 2 RENT). Il ricorrente sarebbe dunque completamente malvenuto a sostenere ora, in contraddizione con quanto sostenuto in occasione del contenzioso scaturito dalla nuova stima ufficiale, il contrario, ovvero un valore reale e reperibile più elevato. È però risaputo, che, malgrado la perentorietà della lettera dell’ art. 5 Lst e della normativa del RENT, le stime ufficiali ubbidivano a criteri assai prudenziali e che, nell’ambito delle facoltà loro concesse dalla Legge sulle stima, i proprietari di immobili non esitavano e non esitano a far capo ai rimedi giuridici loro concessi pur di spuntare valori inferiori. Solo in anni più recenti, i criteri di stima utilizzati hanno consentito di avvicinare le stime ufficiali ai valori reali e reperibili.\nNondimeno è risaputo che dal profilo dell’ imposta federale diretta l’AFC emette periodicamente una circolare in cui vengono stabiliti i coefficienti da applicare ai valori cantonali degli immobili nell'ambito della ripartizione intercantonale e che per il biennio 1989-90 il valore di stima ufficiale doveva essere moltiplicato, per ottenere valori omogenei a livello federale, per il 130% (cfr. Circolare Amministrazione federale delle contribuzioni n. 4 dell'8 febbraio 1989). Tale circostanza è d’altronde nota all’autorità cantonale, come emerge, quanto meno implicitamente, anche dalla lettura del recente rapporto del Consiglio di Stato su una mozione concernente la stima della sostanza immobiliare e le conseguenze fiscali (cfr. Rapporto n. ____ del 17 gennaio 1996).\nLa non trascurabile discrepanza tra i valori di stima ufficiale e i valori reali e reperibili degli immobili è messa in luce dalla perizia che la banca creditrice ha fatto allestire dal proprio perito. Tale perizia giungeva alla conclusione che il valore reale degli immobili di __________ e __________ ammontava a fr. 4’020’000.--.\nQuesta Camera ha voluto far controllare questa valutazione, incaricando il perito __________ __________, attivo presso il Dipartimento delle istituzioni del Cantone, di peritare i fondi e di stabilire il loro valore reale e reperibile nel 1987. In modo del tutto indipendente egli è giunto, come si evince dalla relazione del 4 settembre 1995, a una conclusione molto vicina a quella del perito dell’istituto di credito. Il valore di stima ammontava, nel 1987, secondo detta relazione, a fr. 4’130’000.--.\nDi fronte a queste conclusioni non si può certo più sostenere che la sostanza attiva del ricorrente era insufficiente per coprire il prestito contratto per il finanziamento del premio unico. Certo, può e deve essere deplorato l’atteggiamento contraddittorio del ricorrente tenuto al momento della determinazione della nuova stima ufficiale, ma ciò non basta per dichiarare insufficienti gli attivi rispetto al debito contratto.\nAnche da questo punto di vista non può quindi essere ravvisata elusione d’imposta.\n10.2.\nNé è di pregio l’argomento ricavato dall’operazione immobiliare di __________: vendita di un immobile d’appartamenti interamente acquistato con finanziamento di terzi. Non solo attivi e passivi di tale operazione si elidono a vicenda, così da non modificare la valutazione degli attivi netti a copertura del debito per finanziare il premio unico, ma semmai ci si poteva interrogare, dato che l’operazione si è conclusa con un beneficio, se essa non configurasse dal profilo dell’ IFD un’operazione tipica del commercio professionale d’immobili. Il che è comunque ininfluente per il presente giudizio.\n11. Da tutto quanto precede si deve concludere che, benché il ricorrente abbia indubbiamente ottenuto mediante l’operazione di diversificazione dei propri investimenti – parte in immobili, parte in titoli, parte in previdenza – un risparmio d’imposta, non sono tuttavia dati gli estremi dell’elusione d’imposta. Prevalenti appaiono in concreto altre ragioni, che la fanno apparire plausibile e non determinata dall’esclusivo intento di conseguire, se accettata, un notevole risparmio fiscale.\nPer questi motivi,\nvisto per le spese l'art. 111 DIFD e l'art. 185 LT\ndichiara e pronuncia:\n1. Il ricorso è accolto."}