{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-03-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1994-5_1996-03-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=18892&nX40_KEY=4933411&nTrefferzeile=49&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e7023a7d742c8e660d2f406acce99d09"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1994.5"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 21.03.1996 80.1994.5"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 21.03.1996 80.1994.5"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 21.03.1996 80.1994.5"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:14:26", "Checksum": "fdd79c02fa267c75d1a663faaa1301f6", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 21.03.1996 80.1994.5\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n6.2.\nCome ha rilevato il Tribunale federale (ASA 55 129, consid. 2d), il problema è determinato dall’ordinamento fiscale, segnatamente dalla lacuna impositiva degli introiti da assicurazioni di capitale riscattabili, da un lato, e dalla deducibilità incondizionata degli interessi passivi, dall’altro. Non va tuttavia dimenticato che gli interessi sono immediatamente deducibili, mentre il reddito della sostanza è imponibile soltanto al momento della sua realizzazione (Gurtner, op. cit., p. 356, cifra 4.634).\n7. 7.1.\nLa questione è d’altronde stata chiaramente avvertita dal Legislatore federale, che ha consegnato all’art. 20 cpv. 1 lett. a LIFD una soluzione diversa dal DIFD. Le assicurazioni di capitali a premio unico non saranno imposte nella misura in cui denotano scopi previdenziali; lo saranno invece nella misura in cui costituiscono un investimento di capitali (StR 1992 p. 113; StR 1991 p. 602). Infatti, secondo l' art. 20 cpv. 1 lett. a LIFD i versamenti da assicurazioni riscattabili di capitali a premio unico in caso di sopravvivenza o di riscatto, non sono imponibili quando queste assicurazioni di capitali servano alla previdenza. Tale è il caso se il pagamento della prestazione assicurativa avviene a partire dal momento in cui l'assicurato ha compiuto 60 anni sulla base di un rapporto contrattuale che è durato almeno cinque anni. Analoga soluzione è stata adottata dal Legislatore cantonale, con la sola variante che il rapporto contrattuale deve essere durato almeno dieci anni (art. 19 cpv. 1 lett. a LT-1994).\nLa disposizione transitoria dell’art. 205 a LIFD, prevede che gli interessi su assicurazioni di capitale, giusta l’art. 20 cpv. 1 lett. a, concluse prima del 1° gennaio 1994, sono esenti da imposta per quanto, al momento del versamento, il rapporto contrattuale sia durato almeno cinque anni o l’assicurato abbia compiuto i 60 anni.\n7.2.\nDal canto suo, la Circolare n. 24 dell’ Amministrazione federale delle contribuzioni, del 30 giugno 1995, nell’intento di distinguere tra le assicurazioni riscattabili di capitali, finanziate con premio unico, quelle che hanno carattere di previdenza, i cui versamenti sono quindi esenti da imposta al momento del versamento, da quelle che non servono alla previdenza, i cui proventi sono quindi imponibili al momento del versamento, elenca tra queste ultime le assicurazioni in caso di sopravvivenza con rimborso dei premi, le assicurazioni a termine fisso e le assicurazioni senza durata contrattuale fissa (assicurazioni open end).\nLa citata Circolare precisa inoltre che persona assicurata deve essere lo stipulante medesimo; l’assicurazione su due teste è ammessa soltanto per le persone coniugate, a condizione che siano tassate congiuntamente (cfr. Circolare cit., cifre 1 e 2).\n8. Va innanzi tutto rilevato che la presente fattispecie va risolta con riferimento al diritto vigente nei periodi di tassazione 1989-90 e 1991-92, illustrato ai consid. 4 e 5 del presente giudizio (cfr. anche supra, consid. 6.2). Il nuovo diritto non trova infatti applicazione retroattiva ed è entrato in vigore il 1° gennaio 1995 (cfr. artt. 200 e 221 LIFD; art. 324 cpv. 1 e 2 LT-1994).\nÈ inoltre appena il caso di notare che l'art. 205a LIFD prevede espressamente che gli interessi su assicurazioni di capitale, giusta l'art. 20 cpv. 1 lett. a, concluse prima del 1° gennaio 1994 sono esenti da imposta per quanto, al momento del versamento, il rapporto contrattuale sia durato almeno cinque anni o l'assicurato abbia compiuto i 60 anni.\n9. 9.1.\nVenendo all'esame di merito della fattispecie alla luce del diritto, federale e cantonale, che le è applicabile, questa Camera ha raggiunto il convincimento che non sono soddisfatti i presupposti cumulativi dell'elusione d'imposta e che non si giustifica quindi la ripresa degli interessi ipotecari pagati sul prestito contratto per il finanziamento dell'assicurazione a premio unico, senza che metta conto entrare nel merito delle osservazioni critiche di Gurtner (cfr. supra consid. 6.1 e 6.2), che, se accolte, porterebbero automaticamente all'accoglimento del ricorso, senza bisogno d'esaminare i presupposti dell'elusione.\n9.2.\nNel ricorso, il patrocinatore del ricorrente si diffonde sulle ragioni di carattere familiare che avrebbero indotto il ricorrente a stipulare, a ormai 60 anni compiuti, le 16 polizze assicurative a premio unico a favore di familiari. Le vicissitudini familiari del ricorrente e i loro risvolti, anche tragici, non sono in quanto tali in discussione. Anche se pacificamente assodate, esse non sono tuttavia tali da escludere da sole un'eventuale elusione d'imposta.\n9.3.\nVa inoltre rilevato che la soluzione adottata risponde sostanzialmente alla scelta di diversificare gli investimenti, mobilizzando parte del capitale immobilizzato, scarsamente fruttifero, sia per investirlo in titoli sia per investirlo a scopo previdenziale.\n"}