{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-03-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1994-5_1996-03-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=18892&nX40_KEY=4933411&nTrefferzeile=49&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e7023a7d742c8e660d2f406acce99d09"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1994.5"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 21.03.1996 80.1994.5"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 21.03.1996 80.1994.5"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 21.03.1996 80.1994.5"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:14:26", "Checksum": "fdd79c02fa267c75d1a663faaa1301f6", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 21.03.1996 80.1994.5\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nCon i presenti, tempestivi ricorsi i coniugi __________, sempre assistiti dalla __________ __________ __________, contestano che nell’operazione possano essere ravvisati gli estremi dell’elusione d’imposta. Ricordano innanzi tutto i termini in cui si è svolta l’operazione, richiamando altresì i motivi d’ordine strettamente personale che hanno indotto il contribuente a preferire la soluzione assicurativa proposta dalla __________ __________ di __________ ad altre. In seguito, dopo aver rammentato le condizioni richieste dalla giurisprudenza per ammettere l’elusione fiscale, fanno notare come il caso in esame diverga da quello di cui in ASA 44 p. 360. Lamentano inoltre l’insicurezza giuridica creata dalla decisione su reclamo dell’ Ufficio di tassazione, che avrebbe creato loro grave pregiudizio, poiché, se messi tempestivamente al corrente, avrebbero potuto uscire per tempo dall’operazione. Rilevano poi che la sostanza netta del contribuente è considerevolmente superiore all’importo complessivo dei premi unici: __________ di __________ aveva infatti stimato i valori commerciali degli immobili ticinesi in complessivi fr. 4’020’000.--. Osservano inoltre l’interesse economico intrinseco che riveste nel caso di specie l’assicurazione a premio unico, non da ultimo in relazione all’età del contribuente. Attirano poi l’attenzione sulla sentenza del Tribunale federale in ASA 55 p. 129, facendo presente che non si può pretendere che il contribuente vendesse gli immobili di __________ e __________ per finanziare con il ricavato il premio unico. Sulla base delle conseguenze fiscali dettate dalla decisione impugnata non resterebbe loro che la seguente alternativa: o vendere la proprietà di __________ e annullare il prestito ipotecario __________ di __________ oppure rinunciare alla copertura assicurativa, riscattando tutte le polizze.\nL’elusione d’imposta deve altresì essere esclusa, avvertono ancora i ricorrenti, perché, se avessero avuto a disposizione la liquidità necessaria per finanziare il premio unico, il reddito imponibile avrebbe ugualmente subito una diminuzione sostanziale a causa del mancato reddito su questa liquidità. Confrontando il presumibile reddito dei mezzi propri altrimenti investiti con gli interessi passivi da pagare, si avrebbe su un arco di tre anni (1988-1990), supponendo un ricavo medio di fr. 4’000’000.-- dalla vendita della villa di __________ e del terreno di __________, un reddito di fr. 780’000.-- a fronte di interessi ipotecari per fr. 503’940.--, con un saldo attivo di fr. 276’000.--.\nLamentano infine che la decisione su reclamo avrebbe negato anche la deduzione della quotaparte di interessi ipotecari precedentemente ammessa, che non denota alcuna connessione con il finanziamento del premio unico.\n3.2.\nAll’udienza del 17 febbraio 1995 le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni, dopo prolungata discussione e illustrazione delle tesi contrapposte.\nLa CDT ha poi chiesto d'ufficio al proprio perito di valutare la consistenza dei beni immobiliari del ricorrente nel 1987. Il relativo rapporto, consegnato alla Camera il 4 settembre 1994, è stato intimato alle parti, alle quali è stata data facoltà sia di prendere posizione sia di proporre le proprie conclusioni scritte.\n3.3.\nL'autorità fiscale, nelle conclusioni presentate il 13 ottobre 1995, oltre a prendere posizione sulla valutazione peritale degli immobili ticinesi del __________ __________, rileva per la prima volta che in nessuna delle sedici polizze il ricorrente il ricorrente è assicurato in caso di vita o è assicurato con la moglie (assicurazione su due teste). Le polizze contratte dal __________ __________ si allontanerebbero quindi, con riferimento alla Circolare del 30 giugno 1995 dell'AFC, dal concetto classico di previdenza, che intenderebbe invece privilegiare fiscalmente soltanto la previdenza individuale. Assicurati sono infatti non soltanto la moglie __________, la figlia minorenne __________, ma anche i figli maggiorenni __________ e __________. L’autorità fiscale chiede pertanto la reiezione integrale del ricorso.\n"}