{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-03-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1994-5_1996-03-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=18892&nX40_KEY=4933411&nTrefferzeile=49&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e7023a7d742c8e660d2f406acce99d09"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1994.5"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 21.03.1996 80.1994.5"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 21.03.1996 80.1994.5"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 21.03.1996 80.1994.5"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:14:26", "Checksum": "fdd79c02fa267c75d1a663faaa1301f6", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 21.03.1996 80.1994.5\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nAlessandro\nSoldini, presidente,\n|\n|\nsegretario: |\nFiorenzo Gianinazzi Il segretario |\nstatuendo sui ricorsi del 14 novembre 1994\nin materia di: IC/IFD 89/90 - IC/IFD 91/92\n|\npresentato da: |\n__________ e __________ __________, __________. __________. __________ __________, rappr. da: __________ __________ __________, __________ __________,\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nritenuto\nin fatto ed in diritto\n1. Nel mese di giugno del 1987 il __________ __________ __________, nato il __________ __________ 1926, stipulava 16 polizze assicurative a premio unico con quattro diverse compagnie di assicurazione. Stipulante di tutte le polizze era il __________ __________ personalmente, allora sessantunenne, beneficiari erano invece, data l’età dello stipulante, i figli maggiorenni, nati dal primo matrimonio, __________ (1962) e __________ (1965), la moglie __________ (1947) e la figlioletta __________ (1982). Per consentire il versamento del premio unico, __________ di __________ rilevava i debiti ipotecari già esistenti al 31 dicembre 1986 per complessivi fr. 545'728.-- concedendo nel contempo all’interessato un aumento del prestito fino a fr. 3'030'000.--. Una parte del prestito e, meglio, fr. 2'495'469.-- veniva destinata al pagamento del premio unico delle 16 polizze assicurative. Successivamente il __________ __________ otteneva dalle quattro compagnie d'assicurazione, cedendo in pegno le polizze assicurative, prestiti per fr. 1'922'289.--, che impiegava in investimenti fruttiferi in titoli.\nIl 10 maggio 1993 l’ Ufficio di tassazione notificava ad __________ e __________ __________ la tassazione IC/IFD 1991-92, il 24 maggio successivo quella relativa al periodo precedente IC/IFD 1989-90, con cui veniva negata la deduzione degli interessi passivi pagati sui prestiti assicurativi; veniva così effettuata una ripresa sul reddito di fr. 120’285.-- per il periodo 1991-92 e di fr. 70’860.-- per il periodo 1989-90. L’ autorità fiscale ravvisava nell’operazione un’elusione fiscale: il patrimonio personale netto del contribuente era infatti, secondo l’UT, di soli fr. 600’000.-- circa, di gran lunga inferiore dunque all’importo totale del premio unico, che era di ben fr. 2’495’469.--. Veniva invece ammessa per l’IC la deduzione dei debiti assicurativi dalla sostanza (cfr. motivazione delle notifiche di tassazione del 10 e del 24 maggio 1993).\n2. Con due diversi tempestivi reclami del 7 giugno 1993 i coniugi __________, assistiti dalla __________ __________ __________, contestavano tra l’altro la ripresa degli interessi passivi. Rilevavano innanzi tutto che l’operazione immobiliare di __________ era da considerare a sé stante e che non doveva quindi essere inclusa nel calcolo dei valori venali degli immobili: il creditore ipotecario era diverso e il ricavo del mutuo era servito unicamente a finanziare quell’acquisto. Precisavano poi che il pagamento del premio unico non era avvenuto mediante un prestito garantito dalle polizze stesse, bensì con l’aumento dei debiti ipotecari verso __________ di __________. I prestiti sulle polizze erano stati contratti solo in un secondo tempo per consentire l’acquisto di titoli fruttiferi. Negavano infine l’esistenza dei presupposti cumulativi, esatti dalla giurisprudenza, per ammettere l’elusione d’imposta.\nEvadendo i reclami, con decisioni del 17 ottobre 1994 per il periodo di tassazione 1989-90 e del 24 ottobre 1994 per il periodo successivo, l’ Ufficio di tassazione ammetteva la deduzione degli interessi passivi dei prestiti garantiti dalle polizze, riprendendo invece gli interessi sul totale dei prestiti ipotecari, riformando così le notifiche di tassazione a svantaggio del ricorrente.\nNella motivazione allegata alle decisioni su reclamo l’UT precisava innanzi tutto che il finanziamento del premio unico mediante prestito ipotecario e non mediante prestito garantito dalle polizze, come erroneamente ritenuto in un primo tempo, non modificava la posizione del contribuente, anzi la aggravava, poiché ciò significava che l’intero premio era stato soluto grazie a prestiti, vale a dire con mezzi di terzi. Passando poi all’esame del valore dei fondi gravati per finanziare il premio unico, l’UT osservava che il valore commerciale e di vendita presumibile delle proprietà in __________ e __________ nel 1987 ammontava a circa fr. 2’825’000.-- a fronte di debiti ipotecari per fr. 3’576’041.-- e che quindi i debiti ipotecari gravanti questi immobili oltrepassavano, e di molto, il valore determinante, vale a dire il valore fiscale, corrispondente al valore di stima ufficiale, ma persino il presumibile valore venale. L’UT attirava in particolare l’attenzione sul fatto che il valore di stima ufficiale degli immobili in questione era nel 1987 di fr. 1’260’970.-- e che il nuovo valore di stima al 1° gennaio 1989, ammontante a fr. 2’035’000.--, era stato contestato dal contribuente, che lo riteneva troppo elevato. Queste circostanze consentono indiscutibilmente, secondo l’ Ufficio di tassazione, di ravvisare nell’operazione un’elusione fiscale. La stipulazione di un’assicurazione di capitale a premio unico mista è da considerare come un procedimento singolare, spiegabile soprattutto con la rilevante economia d’imposta, che ne risulterebbe nel caso in cui fosse ammessa la deduzione dei relativi interessi. L’economia d’imposta sarebbe infatti originata dalla combinazione dell’esenzione fiscale della prestazione in capitale (e del premio unico in essa contenuto) e della possibilità di dedurre dal reddito, senza limite d’importo, gli interessi del prestito; per contro, i premi periodici per assicurazioni che riempissero la stessa funzione assicurativa potrebbero essere dedotti dall’assicurato solo sino a concorrenza dell’importo massimo fissato dalla legge.\n3. 3.1."}