1000 La pretesa del ricorrente di poter considerare anche le spese preventivate ma non ancora eseguite non può essere accolta, non solo perché ci si esporrebbe al pericolo di facili elusioni d'imposta, ma anche per il semplice fatto che la clausola contrattuale cui ci si riferisce delimita chiaramente l'obbligo a quelle opere che saranno state eseguite "entro un anno da oggi", cioè concretamente entro il 29 agosto 1992. Dunque, tale termine è già stato abbondantemente esteso per effetto del prolungarsi della procedura, ritenuto che il sopralluogo del perito della Camera è stato esperito solo il 4 aprile 1995. 6.