5.5. Il contratto di compravendita, sottoscritto dalle parti in data 29 agosto 1991, contiene indubbiamente una clausola avente ad oggetto il trasferimento di valori non immobiliari. Al punto "V" del rogito, infatti, si precisa che nel prezzo in fr. 300’000.- sono compresi "i lavori di miglioria delle parti comuni e l'isolazione delle facciate da eseguire entro un anno da oggi, a carico del venditore e come previsto per tutto l'immobile". Dalla documentazione prodotta dal ricorrente è possibile evincere che, al momento della compravendita, l'assemblea condominiale doveva già avere deliberato l'esecuzione di importanti lavori di ristrutturazione ed isolazione delle facciate.