p. 699 e 736; CDT n. 247 del 27 ottobre 1993 in re F.A.). Il principio in questione, che impone di procedere all’accertamento separato dell’utile, fa sì che, al momento di determinare l’utile immobiliare, debbano essere separati quei valori non immobiliari che potrebbero essere stati trasferiti unitamente al fondo (Guhl, op. cit., p. 68; Ochsner, Die Besteuerung der Grundstückgewinne in der Schweiz, Zurigo 1976, p. 75; AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, cit., p. 734).