5.3. Nella fattispecie, si può escludere in modo categorico che i lavori deliberati dall'assemblea condominiali, documentati dai contratti di appalto e dalle fatture prodotte dal ricorrente, rappresentino spese di miglioria deducibili, non avendo evidentemente apportato il minimo incremento di valore all'immobile alienato, almeno fino al momento della vendita che ha dato luogo all'imposizione del maggior valore qui in discussione. Come rileva la DC, d'altronde, la maggior parte delle spese preventivate devono qualificarsi come spese di manutenzione e non di miglioria.