2. Con ricorso del 6 aprile 1992 alla Divisione delle contribuzioni (DC), l'alienante postulava nuovamente la deduzione delle spese di miglioria e di risanamento preventivate e deliberate dall'assemblea condominiale, nella misura in cui egli stesso se ne era assunto il finanziamento mediante il contratto di compravendita. La DC respingeva il ricorso con decisione del 30 novembre 1994, argomentando che la documentazione prodotta dal ricorrente consisteva in progetti di spesa anziché in spese effettivamente sostenute. 3.