L'imponibile ammontava in tal modo a fr. 151'422.- e l'imposta a carico dell'alienante a fr. 8'982.-. Un reclamo del venditore, che chiedeva la deduzione delle spese effettuate in seguito alla vendita e da lui sostenute in virtù del contratto di compravendita, veniva respinto dallo stesso Ufficio dei registri con decisione del 26 marzo 1992, nella quale si sottolineava che "la documentazione presentata riguarda unicamente preventivi e offerte, quindi come tali non deducibili ai fini del calcolo IMV". 2.