{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-09-11", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1994-40_1995-09-11.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=18913&nX40_KEY=4933420&nTrefferzeile=97&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "46eece0bbefa27210d74d269f1dc849c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1994.40"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 11.09.1995 80.1994.40"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 11.09.1995 80.1994.40"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 11.09.1995 80.1994.40"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:21:37", "Checksum": "85ab91f8bda51f342c80e776861505c9", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 11.09.1995 80.1994.40\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n5.6.\nCon tale compravendita, dunque, per il prezzo di fr. 300’000.-, sono stati ceduti non solo beni immobiliari ma anche beni mobiliari. Il valore di questi ultimi deve dunque essere separato dal prezzo, per far sì che i valori di acquisto e di vendita considerati ai fini del calcolo dell’imponibile siano tra loro comparabili, che si riferiscano cioè entrambi alla stessa sostanza immobiliare.\nTale calcolo deve peraltro tenere conto delle spese effettivamente documentate, non di quelle preventivate. Ebbene, il perito della Camera di diritto tributario ha documentato spese per complessivi fr. 229'693.-. Poiché, come confermato anche dagli acquirenti __________ __________ e __________ __________ __________ in una lettera sollecitata dalla Camera, l'obbligo dell'alienante cui si riferisce il contratto era limitato all'assunzione della quota parte delle spese di risanamento e di riattazione relativa all'appartamento oggetto della compravendita in questione. In altri termini, si deve procedere ad un calcolo in proporzione alla quota millesimale della PPP. Il valore delle prestazioni cui il venditore si è obbligato contrattualmente nell'ambito della compravendita del 29 agosto 1991 deve essere così calcolato:\n229'693 x 45,9 = fr. 10'543.-\n1000\nLa pretesa del ricorrente di poter considerare anche le spese preventivate ma non ancora eseguite non può essere accolta, non solo perché ci si esporrebbe al pericolo di facili elusioni d'imposta, ma anche per il semplice fatto che la clausola contrattuale cui ci si riferisce delimita chiaramente l'obbligo a quelle opere che saranno state eseguite \"entro un anno da oggi\", cioè concretamente entro il 29 agosto 1992. Dunque, tale termine è già stato abbondantemente esteso per effetto del prolungarsi della procedura, ritenuto che il sopralluogo del perito della Camera è stato esperito solo il 4 aprile 1995.\n6. Ne consegue che il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che il valore della contrattazione è ridotto da fr. 300'000.- a fr. 289'457.-.\nNaturalmente tale valore varrà quale valore di acquisto ai fini del calcolo dell'utile immobiliare imponibile (cfr. art. 130 LT 1994), al momento in cui i nuovi proprietari alieneranno a loro volta l'appartamento.\nPer questi motivi,\nvisti per le spese gli art. 20 LIMVI, 11 RIMVI e 185 LT\ndichiara e pronuncia\n1. Il ricorso è parzialmente accolto.\n§ Di conseguenza, la decisione su ricorso del 30 novembre 1994 è riformata nel senso che il valore della contrattazione è ridotto da fr. 300'000.- a fr. 289'457.-. .\n2. Non si prelevano né spese né tassa di giudizio.\n3. Intimazione alle parti.\n4. Il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).\nper la Camera di diritto tributario\ndel Tribunale d’appello\nIl Presidente: Il Segretario:"}