{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-09-11", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1994-40_1995-09-11.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=18913&nX40_KEY=4933420&nTrefferzeile=97&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "46eece0bbefa27210d74d269f1dc849c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1994.40"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 11.09.1995 80.1994.40"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 11.09.1995 80.1994.40"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 11.09.1995 80.1994.40"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:21:37", "Checksum": "85ab91f8bda51f342c80e776861505c9", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 11.09.1995 80.1994.40\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n5.2.\nIl maggior valore che viene imposto è quello realizzato in un ben preciso lasso di tempo, che si estende, in genere, dal momento dell'acquisto a quello della vendita del fondo da parte del contribuente. I costi deducibili ai fini della determinazione dell'imponibile sono dunque quelli sostenuti nel periodo della durata del possesso (Guhl, Die Spezialbesteuerung der Grundstückgewinne in der Schweiz, Zurigo 1953, p. 225; Reimann/Zuppinger/Schärrer, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, Vol. I, Berna 1969, p. 275; AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 754; Rumo, Die Liegenschaftsgewinn- und die Mehrwertsteuer des Kantons Freiburg, Friburgo 1993, p. 228).\nLa documentazione delle spese di costruzione e miglioria deve essere chiesta e documentata contemporaneamente alla richiesta di mutazione (art. 3 cpv. 1 RIMVI). È infatti dovere del soggetto fiscale documentare in modo ineccepibile le deduzioni che intende far valere (CDT n. 398 del 6 ottobre 1986 in re P.S.). La Camera di diritto tributario deve infatti avere la possibilità di verificare non soltanto se le opere vantate rivestano carattere di miglioria, ma anche l'effettivo dispendio e il titolo oneroso della prestazione.\n5.3.\nNella fattispecie, si può escludere in modo categorico che i lavori deliberati dall'assemblea condominiali, documentati dai contratti di appalto e dalle fatture prodotte dal ricorrente, rappresentino spese di miglioria deducibili, non avendo evidentemente apportato il minimo incremento di valore all'immobile alienato, almeno fino al momento della vendita che ha dato luogo all'imposizione del maggior valore qui in discussione. Come rileva la DC, d'altronde, la maggior parte delle spese preventivate devono qualificarsi come spese di manutenzione e non di miglioria.\n5.4.\nLa questione deve tuttavia essere esaminata sotto un diverso profilo. Il tributo sul maggior valore immobiliare è infatti una c.d. imposta reale, il cui oggetto è costituito dal profitto obiettivo conseguito con l'alienazione, senza riguardo alla capacità contributiva dell'alienante: ai fini dell'imposizione, la persona del beneficiario o i motivi che hanno portato all'operazione sono per principio irrilevanti (DTF 99 Ia 709 consid. 3b; Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, 4. ediz., Zurigo 1992, p. 130; Locher, Das Objekt des bernischen Grundstückgewinnsteuer, p. 47; Guhl, op.cit., p. 68 e 270/71).\nNe consegue che l'autorità di tassazione, di regola, non deve tener conto delle circostanze particolari del singolo caso se le premesse legali per l'imposizione sono adempiute (cfr. STF del 18 settembre 1984 in re P.G. e altri, pubblicata in Rep. 1985 p. 269 ss.). Da tali presupposti discende il principio della c.d. gesonderte Gewinnermittlung, per il quale cioè la base per l'accertamento dell'utile è rappresentata dal solo immobile alienato (Reimann/Zuppinger/Schärrer, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, vol. IV, p. 205; AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, cit., p. 699 e 736; CDT n. 247 del 27 ottobre 1993 in re F.A.).\nIl principio in questione, che impone di procedere all’accertamento separato dell’utile, fa sì che, al momento di determinare l’utile immobiliare, debbano essere separati quei valori non immobiliari che potrebbero essere stati trasferiti unitamente al fondo (Guhl, op. cit., p. 68; Ochsner, Die Besteuerung der Grundstückgewinne in der Schweiz, Zurigo 1976, p. 75; AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, cit., p. 734). Valori non immobiliari sono, p. es., beni mobili, progetti di costruzione, Goodwill, ma anche prestazioni che l’alienante si obbliga ad effettuare, pur non avendo nulla a che vedere con il trasferimento della proprietà fondiaria (p. es. si impegna a costruire una strada) (cfr. CDT n. 299 e n. 300 del 30 dicembre 1994 in re B.F. e B.W.).\n5.5.\nIl contratto di compravendita, sottoscritto dalle parti in data 29 agosto 1991, contiene indubbiamente una clausola avente ad oggetto il trasferimento di valori non immobiliari. Al punto \"V\" del rogito, infatti, si precisa che nel prezzo in fr. 300’000.- sono compresi \"i lavori di miglioria delle parti comuni e l'isolazione delle facciate da eseguire entro un anno da oggi, a carico del venditore e come previsto per tutto l'immobile\". Dalla documentazione prodotta dal ricorrente è possibile evincere che, al momento della compravendita, l'assemblea condominiale doveva già avere deliberato l'esecuzione di importanti lavori di ristrutturazione ed isolazione delle facciate. Un sopralluogo effettuato in data 4 aprile 1995 dal perito della Camera di diritto tributario ha effettivamente permesso di accertare che una parte delle opere preventivate è nel frattempo stata eseguita; in particolare, sono stati effettuati l'allacciamento alla rete TV via cavo, la sostituzione dei serramenti, opere di pittura, manutenzione del giardino, l'allacciamento alla fognatura, l'isolazione del tetto. Il valore delle opere eseguite è stato quantificato dal perito in complessivi fr. 229'693.-, suddivisi in fr. 177'165.- per lavori di miglioria e fr. 52'528.- per lavori di manutenzione. Quanto alla sostituzione dell'ascensore e ai lavori sulla facciata esterna, il perito ha rilevato che tali opere non sono ancora state eseguite.\n"}