{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-09-11", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1994-40_1995-09-11.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=18913&nX40_KEY=4933420&nTrefferzeile=97&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "46eece0bbefa27210d74d269f1dc849c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1994.40"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 11.09.1995 80.1994.40"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 11.09.1995 80.1994.40"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 11.09.1995 80.1994.40"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:21:37", "Checksum": "85ab91f8bda51f342c80e776861505c9", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 11.09.1995 80.1994.40\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nAlessandro\nSoldini, presidente,\n|\n|\nsegretario: |\nAndrea Pedroli vicecancelliere |\nstatuendo sul ricorso del 29 dicembre 1994\nin materia di: IMVI\n|\npresentato da: |\n__________ __________, __________ __________,\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nritenuto\nin fatto ed in diritto\n1. Con atto pubblico del 29 agosto 1991, __________ __________ alienava ai signori __________ __________ e __________ __________ __________ la PPP n. __________ che sorge sul fondo n. __________ del Comune di __________ -__________, al prezzo di fr. 300'000.-. Il rogito conteneva la seguente clausola:\n\"Nel prezzo di vendita sono compresi i lavori di miglioria delle parti comuni e l'isolazione delle facciate da eseguire entro un anno da oggi, a carico del venditore e come previsto per tutto l'immobile\".\nL' Ufficio dei registri di Lugano notificava alle parti, con decisione del 13 novembre 1991, la tassazione IMVI (imposta sul maggior valore immobiliare) relativa alla transazione in questione, deducendo dal valore dell'alienazione di fr. 300'000.- il valore del precedente acquisto aumentato del 5% (fr. 100'980 più fr. 5'049.-) oltre a spese di miglioria per complessivi fr. 42'549.-. L'imponibile ammontava in tal modo a fr. 151'422.- e l'imposta a carico dell'alienante a fr. 8'982.-.\nUn reclamo del venditore, che chiedeva la deduzione delle spese effettuate in seguito alla vendita e da lui sostenute in virtù del contratto di compravendita, veniva respinto dallo stesso Ufficio dei registri con decisione del 26 marzo 1992, nella quale si sottolineava che \"la documentazione presentata riguarda unicamente preventivi e offerte, quindi come tali non deducibili ai fini del calcolo IMV\".\n2. Con ricorso del 6 aprile 1992 alla Divisione delle contribuzioni (DC), l'alienante postulava nuovamente la deduzione delle spese di miglioria e di risanamento preventivate e deliberate dall'assemblea condominiale, nella misura in cui egli stesso se ne era assunto il finanziamento mediante il contratto di compravendita.\nLa DC respingeva il ricorso con decisione del 30 novembre 1994, argomentando che la documentazione prodotta dal ricorrente consisteva in progetti di spesa anziché in spese effettivamente sostenute.\n3. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ chiede nuovamente che la tassazione IMVI \"tenga conto dei risanamenti e delle migliorie eseguiti e da eseguirsi, in ragione dei 45,9 millesimi venduti allo Studio di architettura __________ & __________ __________ \" e produce fatture e contratti d'appalto a comprova dell'esecuzione delle opere in questione.\nNelle sue osservazioni dell'8 febbraio 1994, la DC propone la reiezione del ricorso, sottolineando che le spese documentate sono spese di manutenzione non deducibili nell'ambito dell'imposizione del maggior valore.\n4. Lo Stato preleva un'imposta sul maggior valore immobiliare (IMVI) che colpisce l'incremento di valore o il guadagno realizzato nelle alienazioni di fondi (cfr. art. 1 LIMVI).\nSoggiacciono tra l'altro all'imposizione le alienazioni di fondi di cui l'alienante è proprietario da oltre cinque anni, se il valore dell'alienazione supera il valore ufficiale di stima aumentato del 5 % (cfr. art. 2 cpv. 1 lett. a LIMVI) e le alienazioni di fondi di cui l'alienante è proprietario da non più di cinque anni, se il valore dell'alienazione supera il valore determinato nella precedente contrattazione aumentato del 5 % (cfr. art. 2 cpv. 1 lett. a LIMVI).\nOggetto dell'IMVI è pertanto la differenza di valore determinata conformemente ai suddetti disposti (cfr. art. 5 cpv. 1 lett. a, b LIMVI), ritenuto che anche l'alienante proprietario del fondo da oltre cinque anni può scegliere di essere imposto, in applicazione dell'art. 5 cpv. 1 lett. b LIMVI, sulla differenza tra il valore della precedente contrattazione e il valore d'acquisto (cfr. art. 5 cpv. 2 LIMVI).\n5. 5.1.\nDall'imponibile sono dedotte le spese di costruzione o, in genere, quelle di miglioria che hanno aumentato il valore del fondo alienato (cfr. art. 9 cpv. 1 LIMVI).\nSi tratta di una norma che trova riscontro in molte altre leggi cantonali riguardanti i tributi reali (Objektsteuern), mediante la quale il legislatore cantonale ha circoscritto le deduzioni unicamente alle spese che incrementano in modo durevole il valore dell'immobile, ad esclusione di ogni altra spesa (cfr. ASA 33 p. 174; ASA 37 p. 395 ss.; ASA 41 p. 326 ss.; inoltre Rochat, L'imposition de la plus-value immobilière en Suisse, Losanna, 1953, p. 87; Frey, Die Steuerlast auf dem Grundbesitz, S. Gallo, 1959, p. 186).\nNon è invece ammessa la deduzione delle spese di manutenzione, che sono invece prese in considerazione nel quadro della legge tributaria.\nLa LT prevede infatti la deduzione dai proventi della sostanza privata delle spese effettive di manutenzione, di gestione e di amministrazione (art. 30 cpv. 1 LT).\nAnalogamente la legge federale ammette la deduzione dal reddito lordo delle spese di manutenzione di fondi e fabbricati durante il periodo di computo (art. 22 cpv. 1 lett. e DIFD).\nSono considerate spese di manutenzione quelle che, senza aumentare il valore dell'immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l'uso e ne mantengono la redditività (cfr. CDT n. 262 del 28 agosto 1986 in re R.T.; Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, Lugano 1977, p. 66; Känzig, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 649; CDT n. 52 del 22 febbraio 1983 in re A. D.R., in RTT 1983 p. 106).\n"}