20'000.--. 4. All'udienza del 5 febbraio 1995 il Presidente della Camera ha proposto alle parti di tener in sospeso l'esame del ricorso, ritenuto che nel frattempo gli atti sarebbero stati retrocessi all' Ufficio di tassazione affinché si pronunci sulla contestazione relativa al reddito aziendale come pure sulla deducibilità del premio per l'assicurazione III Pilastro, ritenuto che l'eventuale eccedenza delle spese di manutenzione dell'immobile sito nel Canton Berna, relativa al periodo di computo 1993-94, sarebbe stata considerata nella tassazione 1995-96.