In seguito all'espropriazione formale non è dunque dovuta alcuna imposta sul maggior valore immobiliare. 8. Il ricorso è di conseguenza parzialmente accolto. Pertanto non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 20 LIMVI, 11 RIMVI e 185 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è parzialmente accolto. § Di conseguenza, la decisione su ricorso dell'8 novembre 1994 è annullata. §§ Gli atti sono rinviati alla Divisione delle contribuzioni, perché emetta due tassazioni IMVI: - nella prima, per l'espropriazione materiale (cfr. consid. 6), l'imponibile è così calcolato: prezzo indicato: fr. 438'820.- ./. stima ufficiale: