Secondo quanto previsto dall'art. 11 LIMVI, si deve ripartire il valore di stima fra le singole parti. Ebbene, nella fattispecie, si tratta di valutare la proporzione fra il valore oggetto dell'espropriazione materiale, quello corrispondente cioè all'edificabilità del fondo, ed il valore residuo: 370.- x 100 = 92,5%