In altri termini, in virtù di una non meglio precisata prassi dell'Ufficio cantonale di stima, l'autorità giudiziaria competente in materia, ha calcolato il valore residuo agricolo dei fondi, riducendo del 20% il valore di stima che i fondi stessi avrebbero avuto se non ci fosse stato il vincolo. Ne consegue che, per disporre di un valore di stima "congruente" con il valore dell'alienazione, cioè con l'indennizzo per l'espropriazione materiale, è necessario "ricostruire" il valore di stima in base alla decisione in questione, prima di dedurre il 20% corrispondente alla diminuzione di valore dovuta all'adozione del nuovo PR: 220.- x 100 = fr. 275.- 80