sentenza CDT n. 60 del 25 marzo 1993 in re J.M.P.). Il riferimento della norma in questione al momento dell'iscrizione nel registro fondiario - che trova riscontro pure all'art. 6 cpv. 1 LIMVI - ha un significato, naturalmente, solo per il caso dei negozi soggetti ad iscrizione. Ciò accade sia per i negozi che prevedono l'iscrizione costitutiva sia, secondo la prassi cantonale, per quelli che prevedono la mera iscrizione dichiarativa, nel qual caso cioè l'acquirente diventa proprietario già prima dell'iscrizione ma può disporre del fondo solo dopo l'iscrizione (art. 656 cpv. 2 CC: acquisto per occupazione, successione, espropriazione, esecuzione forzata o sentenza).